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Francesco Berti, Fulvio Cortese
Una nota e recente legge statale, approvata in
Francia tra dicembre 2011 e gennaio 2012, punisce penalmente, con l’introduzione
di una specifica fattispecie di reato, la negazione del genocidio armeno. In tal
modo essa ha riportato alla ribalta lo sterminio perpetrato nel 1915 ad opera
del governo dittatoriale dei Giovani Turchi, allora a capo dello Stato ottomano:
un eccidio di massa che provocò, secondo stime ritenute prudenti, la morte di
oltre un milione di persone.
Sgombriamo, anzitutto, il campo da un possibile
equivoco: il genocidio armeno è “essenzialmente” un problema politico e
giuridico, sebbene siano ormai molti gli Stati ad aver comunque ufficializzato
il riconoscimento di tale crimine, al di là della scelta se sanzionare o meno il
negazionismo. Anche l’Italia vi ha provveduto, sia pur mediante una mozione del
Parlamento, che risale all’anno 2000. Ma così hanno fatto anche gli Stati Uniti,
nel 2007, con un apposito intervento del Congresso.
Questo genocidio non è – o meglio, non è più, e
per molti aspetti non è mai stato – un problema storiografico, giacché i più
grandi studiosi e i maggiori centri di ricerca sui genocidi hanno da tempo
indicato in quello armeno il primo dei genocidi del Novecento, secondo la
celebre definizione di genocidio adottata dalle Nazioni Unite il 9 dicembre
1948.
Va rimarcato il fatto che i primi a riconoscere in
via giudiziaria la sostanza di questo genocidio – sebbene all’epoca non
esistesse ancora il termine, ideato dal giurista ebreo-polacco Raphael Lemkin
nel 1944 – furono, paradossalmente, proprio alcuni tribunali turchi. La corte
marziale turca, il 5 luglio 1919, condannò a morte, in contumacia, i principali
responsabili del massacro degli armeni, Talaat, Enver, Çemal e Nazim: i capi,
cioè, dell’Ittihad, della fazione che si era imposta su un partito, quello dei
Giovani Turchi, inizialmente ispirato agli ideali egualitari della Rivoluzione
francese, ma che poi, in virtù di una dinamica politica interna e dello
sfavorevole contesto internazionale, si era volto alla costruzione di una
ideologia ultranazionalistica fondata sull’ossessione cospirativa e sulla
purificazione della società.
Di più. Il carattere genocidario del massacro
armeno – concepito come pianificazione statale della soppressione di una parte
considerevole della minoranza nazionale e religiosa armena, con esecuzione
scientifica e spietata di questo programma – era stato denunciato come tale
anche nel momento stesso in cui si compiva. Ciò da parte di alcuni sopravvissuti
e, soprattutto, da parte di decine di testimoni oculari del tutto attendibili
(personale diplomatico, religiosi, etc.), i quali, in drammatiche relazioni,
scritte e orali, tentarono di evidenziarlo all’opinione pubblica occidentale.
Ad esempio, proprio sulla base di queste fonti di
prima mano, nonché fondandosi sulla frequentazione assidua dei capi dell’Ittihad
e dei rappresentanti diplomatici di altri Paesi, l’ambasciatore americano a
Costantinopoli, Henry Morgenthau, il 16 luglio 1915 inviava un telegramma a
Washington, in cui informava il segretario di Stato che la deportazione degli
armeni ordinata dallo Stato ottomano altro non era che un paravento per una
«campagna di sterminio razziale»: evento che Morgenthau stesso, pochi anni dopo,
avrebbe definito come il crimine più nefando dell’intera storia umana.
Non può discutersi, dunque, di un problema
storiografico, bensì di un problema eminentemente politico e giuridico.
Politico, in primo luogo, in quanto esso offre ancora l’occasione per alimentare
conflitti e dibattiti, sia all’interno di molti Stati, sia nell’ambito della
comunità internazionale. La Francia, per l’appunto, ha sostenuto che una legge
finalizzata a punire il negazionismo costituisce una ineludibile forma di tutela
che lo Stato deve offrire a tutti i suoi cittadini di origine armena. La Turchia
ha reagito duramente, ritirando i propri ambasciatori ed annunciando rilevanti
rappresaglie di carattere economico. Ma vi possono essere “gradazioni” ulteriori
dello “scontro”: alcuni Comuni italiani hanno deciso di commemorare
pubblicamente il genocidio armeno; l’ambasciatore turco ha trasmesso ai Sindaci
una missiva, nella quale li invitava, per così dire, ad una riflessione
maggiore, rendendosi disponibile ad impartire una sorta di (curioso)
approfondimento storico qualificato.
La questione, poi, è anche giuridica. La
criminalizzazione del negazionismo, in sé e per sé considerato, importa
potenziali attriti, se non contraddizioni, vuoi con la tutela costituzionale
della libertà di espressione e di manifestazione del pensiero, vuoi con un
principio cardine delle consolidate impostazioni classiche del diritto penale di
matrice liberale, ossia con il principio della necessaria offensività delle
condotte da punire. Può comminarsi una sanzione penale a coloro che sostengono
una determinata lettura, anche se minoritaria, di alcuni eventi storici? E come
comportarsi, poi, nei confronti di quelli che, semplicemente, ripetono tesi o
“lezioni” apprese sui banchi di scuola? Può decidersi di punire “la parola” o
“lo scritto”, senza che questo sia accompagnato da contegni che incitano,
concretamente, alla commissione di altri reati?
In alcuni Stati, si ha un’attitudine molto
sorvegliata nei confronti del negazionismo. In Spagna, ad esempio, e proprio con
riguardo ad un giudizio relativo al caso armeno, il Tribunal constitucional ha
salvato la legittimità costituzionale dell’apposita fattispecie di reato che era
stata concepita dal legislatore, alla sola condizione che all’atto della
negazione si accompagni, effettivamente, l’istigazione a darvi seguito con altri
atti criminali. Più in generale, inoltre, alcuni interpreti tendono a segnalare,
per un verso, che la criminalizzazione del negazionismo non impedisce
concretamente il verificarsi di nuovi casi di genocidio, per altro verso, che
essa contribuirebbe a radicalizzarne le manifestazioni e i gruppi che ne sono
portavoce, precludendo ogni margine per utili, e forse maggiormente proficue,
politiche pubbliche di cittadinanza sull’educazione e sulla memoria.
Eppure, in altri Stati permane la previsione della
sanzione penale, e, anzi, l’Unione europea è giunta, nel 2007, a prescrivere che
gli Stati membri, laddove sforniti, se ne dotino espressamente. Non si può
trascurare, del resto, che molti degli studiosi che hanno affrontato, anche di
recente, il negazionismo hanno evidenziato come sia possibile, e forse doveroso,
operare una distinzione tra le negazioni e le opinioni. Le seconde sarebbero
ammissibili, mentre le prime, proprio perché volte a perpetuare l’attitudine
offensiva del crimine commesso, dovrebbero essere combattute e punite. Ancora:
le seconde alimentano la ricchezza del pluralismo culturale, posto alla base del
carattere democratico delle società occidentali più avanzate; le prime,
viceversa, generano un esiziale cortocircuito con quello stesso pluralismo,
poiché non ammettono le posizioni contrapposte. In questa prospettiva, la
memoria potrebbe essere invocata come radice di un patriottismo costituzionale
“non rinunciabile”.
Non c’è dubbio che la memoria sia un fenomeno
molto eterogeneo, attraversato da sensibilità individuali, di gruppo o
collettive (peraltro non sempre coincidenti), ma anche da questioni di ricordo e
di riconoscimento istituzionale (così come avviene in occasione del Giorno della
Memoria, il 27 gennaio di ogni anno, anniversario da poco trascorso; ma sono
moltissime, anche in Italia, le “leggi” della memoria e le occasioni di
celebrazione ufficiale).
Entrambi i versanti meritano attenzione. Il primo
si risolve, prevalentemente, in una diffusa domanda di giustizia, ed è qui che
usualmente si concentra, innanzitutto, il discorso sul negazionismo come oggetto
di una fattispecie penalmente rilevante. Il secondo, invece, si alimenta certo
di quella domanda, ma si deve tradurre in iniziative pubbliche strutturate: in
esse la comunità si scopre titolare, a buon diritto, della prerogativa di
incentivare determinate memorie e determinati ricordi, e ciò anche nella
direzione di scongiurare pratiche negazioniste capaci di entrare in conflitto
con i presupposti fondamentali e con i valori supremi dell’ordinamento giuridico
tout court considerato.
È questo obiettivo che si vuole preservare, in
quanto perseguibile anche da soggetti che non sono ascrivibili ad una etnia o ad
un popolo colpiti da persecuzioni storiche. Questi, nonostante ciò, partecipando
a quelle drammatiche esperienze, trovano modo di rinnovare il patto sociale e di
rafforzarlo mediante la metabolizzazione di prospettive altre che lo
arricchiscono e che in esso integrano le “vittime storiche” mediante un
riconoscimento che non si esaurisce in un tributo puramente occasionale o
formale.
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GENOCIDIO ARMENO/ Così la legge sulla memoria fa "esplodere" la Turchia
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