Leone XIV mette mano al potere dei Patriarchi e rompe il tabù: ora il Sinodo potrà rimuoverli con i due terzi (Il Messaggero 29.08.26)

La questione dell’età dei patriarchi cattolici orientali non è più soltanto anagrafica. Dietro il progressivo invecchiamento dei vertici di alcune delle più antiche Chiese del Medio Oriente si sta aprendo un problema di governo, successione e soprattutto di equilibrio tra l’autonomia garantita dalla tradizione orientale e il ruolo della Santa Sede. È su questo terreno che interviene ora Leone XIV con il motu proprio Mutua concordia modificando due punti delicatissimi del Codice dei canoni delle Chiese orientali.

Il patriarca più anziano è il libanese Béchara Raï, capo della Chiesa maronita, che ha 86 anni. Lo segue il patriarca siro-cattolico Ignace Younan, 81 anni, quindi il melchita Youssef Absi, 80 anni, e infine il patriarca armeno-cattolico Raphaël Bedros XXI Minassian, 79 anni.

Proprio il caso Minassian aiuta a comprendere la portata della riforma appena varata. Eletto patriarca il 23 settembre 2021, l’anno scorso era finito al centro di un durissimo confronto interno alla Chiesa armeno-cattolica. Un gruppo di vescovi più giovani puntava di fatto a un ricambio al vertice, trovando una sponda, dietro le quinte, nel cardinale Claudio Gugerotti, prefetto del Dicastero per le Chiese Orientali, scelto da Francesco nel 2022 e considerato interprete di una linea particolarmente interventista nei confronti delle realtà affidate al suo dicastero.

La contrapposizione aveva anche un evidente risvolto generazionale. Minassian, tuttavia, non aveva alcuna intenzione di lasciare. E il diritto canonico orientale non offriva praticamente strumenti per costringere un patriarca a farsi da parte: la cessazione dall’ufficio era legata essenzialmente alla morte o alla rinuncia volontaria.

Leone XIV era intervenuto evitando che la crisi armena precipitasse e Minassian era rimasto al suo posto. Ma proprio quella vicenda aveva fatto emergere una lacuna normativa che adesso il Papa ha deciso di colmare. E qui si trova il paradosso della riforma: Leone ha impedito che un patriarca fosse sostanzialmente defenestrato senza una procedura giuridica, ma nello stesso tempo ha costruito quella procedura, rendendo possibile in futuro ciò che fino a oggi il diritto non disciplinava.

Un patriarca potrà essere rimosso

Con la Lettera apostolica Mutua concordia, Leone XIV modifica infatti i canoni 106 e 126 del Codice dei canoni delle Chiese orientali. Il principio introdotto è rilevante: quando per «motivi gravi» il rapporto tra il patriarca e il Sinodo dei vescovi risulti irrimediabilmente compromesso, sarà possibile avviare un procedimento ordinato che può condurre alla cessazione del patriarca dal suo ufficio.

La riforma cerca contemporaneamente di proteggere due principi: l’autonomia sinodale delle Chiese orientali e la garanzia che una maggioranza episcopale non possa trasformarsi in uno strumento per liquidare arbitrariamente un patriarca scomodo.

Per questo viene assicurato al patriarca il diritto alla piena difesa davanti al Sinodo e resta decisivo il ruolo della Sede Apostolica.

Al Papa spetta infatti concedere l’assenso alla decisione sinodale, anche allo scopo di verificare che i vescovi abbiano potuto esprimere liberamente il proprio voto, «al riparo da qualsiasi possibile indebita pressione interna o esterna».

Il meccanismo introdotto è altrettanto significativo. Leone XIV dispone che al canone 106 venga aggiunto un nuovo paragrafo 3: qualora il patriarca ometta di adempiere agli obblighi stabiliti dal Codice, il Sinodo dei vescovi della Chiesa patriarcale potrà essere convocato dal vescovo avente diritto di voto più anziano per ordinazione episcopale. Se anche quest’ultimo non procedesse, la facoltà passerà progressivamente agli altri vescovi più anziani disponibili.

Nel caso di una crisi grave e non ricomponibile, dunque, il Sinodo acquista uno strumento che prima non possedeva. Se il patriarca non accettasse di lasciare spontaneamente l’ufficio, la questione potrebbe essere sottoposta a scrutinio segreto e, raggiunta la maggioranza qualificata prevista di due terzi, la decisione sinodale verrebbe sottoposta all’assenso del Pontefice.

È una modifica apparentemente tecnica, ma ecclesiologicamente assai delicata. Nelle Chiese orientali cattoliche il patriarca non è infatti assimilabile a un normale vescovo diocesano: rappresenta una tradizione ecclesiale antichissima e governa insieme al proprio Sinodo secondo un’autonomia riconosciuta da Roma. Introdurre la possibilità di una sua rimozione significa quindi intervenire sul difficile equilibrio tra primato pontificio e sinodalità orientale.

Il precedente armeno

È difficile non leggere la nuova normativa anche alla luce di quanto accaduto nella Chiesa armeno-cattolica. Minassian, oltre che per il confronto interno apertosi sul suo governo, è conosciuto per l’impegno nella valorizzazione della memoria dei martiri e delle grandi figure della sua Chiesa. Ha sostenuto la causa di beatificazione del servo di Dio cardinale Grégoire-Pierre XV Agagianian e il percorso che ha condotto alla canonizzazione di Ignazio Maloyan, il vescovo martire ucciso nel 1915 durante il genocidio degli armeni.

La vicenda armena aveva però posto a Roma una domanda destinata prima o poi a ripresentarsi: che cosa accade quando un conflitto tra un patriarca e una parte consistente del suo episcopato diventa permanente, ma il patriarca non intende dimettersi?

La risposta di Leone XIV è Mutua concordia. Non un limite anagrafico automatico, dunque, né l’estensione ai patriarchi orientali della logica delle dimissioni episcopali al compimento dei 75 anni, ma uno strumento straordinario da utilizzare quando la comunione interna risulti gravemente compromessa. La differenza è sostanziale: l’età, da sola, non diventa motivo di rimozione.

Raï, 86 anni e ancora al centro del Libano

Lo dimostra il caso di Béchara Raï. A 86 anni il patriarca maronita rimane una delle figure ecclesiastiche e politiche più autorevoli del Medio Oriente e continua a intervenire direttamente nei passaggi cruciali della crisi libanese.

Negli ultimi mesi ha insistito soprattutto sulla difesa della sovranità del Libano e sulla necessità che i negoziati con Israele conducano a una pace stabile. «Preghiamo che i negoziati e gli sforzi in corso portino i loro frutti sotto forma di una pace giusta e duratura», ha affermato, indicando tra gli obiettivi la fine degli attacchi, il ritiro dal territorio libanese, il ritorno degli sfollati nei villaggi e l’avvio della ricostruzione.

Il patriarca continua inoltre a sostenere con forza l’esercito libanese, definito «l’istituzione che unisce la nazione», e chiede che venga rafforzato ed equipaggiato. Dietro questa posizione c’è uno dei nodi politici più esplosivi del Paese: per Raï soltanto lo Stato deve detenere l’autorità sulla legge e soprattutto sulle decisioni di guerra e di pace.

Altrettanto netta è la sua posizione sulla crisi economica e istituzionale. Raï chiede «vere riforme, non slogan», una magistratura indipendente, un’amministrazione trasparente e un sistema di responsabilità «che non risparmi nessuno». Continua inoltre a reclamare piena chiarezza sull’inchiesta per l’esplosione del porto di Beirut del 2020 e ha accolto favorevolmente la recente decisione del Consiglio di Stato sulla questione della confisca dei terreni da parte dello Stato.

È proprio il confronto tra Raï e Minassian a mostrare perché Leone XIV abbia scelto di non introdurre automatismi legati all’anagrafe. Quattro dei principali patriarchi cattolici orientali hanno ormai tra i 79 e gli 86 anni, ma età avanzata e incapacità di governo non necessariamente coincidono. Il problema per Roma nasce quando viene meno la comunione tra il patriarca e il suo Sinodo.

Con Mutua concordia, per la prima volta quella frattura trova una via d’uscita codificata. Una riforma nata per «ricomporre la comunione ferita», ma destinata inevitabilmente a spostare gli equilibri di potere all’interno delle Chiese orientali: perché da oggi un patriarca resta sovrano della propria Chiesa secondo la tradizione sinodale, ma non è più, giuridicamente, inamovibile.