Armenia, la Corte costituzionale non esamina il ricorso sulla rimozione di Karekin II. Prosegue il confronto tra Stato e Chiesa Apostolica Armena (Korazym 09.09.26)

Un nuovo passaggio istituzionale segna il confronto tra il governo del Primo Ministro Nikol Pashinyan e la Chiesa Apostolica Armena, guidata da Sua Santità Karekin II, Patriarca Supremo e Catholicos di Tutti gli Armeni. Il 9 ottobre 2026 la Corte costituzionale della Repubblica di Armenia ha rifiutato di esaminare nel merito il ricorso presentato dai gruppi parlamentari d’opposizione Armenia Forte e Armenia contro l’approvazione del programma governativo 2026–2031, che prevede espressamente iniziative finalizzate alla rimozione del Catholicos, alla riorganizzazione della governance ecclesiale e all’elezione di un nuovo Primate.

La decisione non equivale tuttavia a una pronuncia che riconosca la legittimità costituzionale di tali iniziative. La Corte ha considerato le disposizioni contestate dichiarazioni politiche prive di autonoma efficacia normativa, ritenendo che il ricorso non presentasse i requisiti necessari per un esame nel merito.

Nel frattempo, l’Assemblea Nazionale ha costituito una commissione d’inchiesta sulla Chiesa senza la partecipazione dei gruppi d’opposizione. A questi sviluppi si aggiunge una sentenza di colpevolezza pronunciata l’8 ottobre nei confronti del fratello e del nipote del Catholicos, in un procedimento penale distinto.

Sono vicende giuridicamente differenti, ma la loro successione riporta al centro del dibattito armeno una questione fondamentale: quali siano i limiti dell’intervento dello Stato nell’organizzazione interna di una Chiesa e quali garanzie costituzionali tutelino la sua autonomia.

La decisione della Corte costituzionale: nessun giudizio nel merito

Secondo quanto riportato il 9 ottobre da NEWS.am e Panorama.am, la Corte costituzionale armena ha respinto la richiesta di esaminare il ricorso presentato dai gruppi parlamentari Armenia Forte e Armenia contro la decisione con cui l’Assemblea Nazionale, il 25 agosto 2026, aveva approvato il programma del governo.

I ricorrenti contestavano sia la procedura parlamentare seguita per l’approvazione del programma sia il contenuto di alcune disposizioni del capitolo 7, dedicato alla cosiddetta «sicurezza spirituale».

In particolare, l’opposizione sosteneva che il programma attribuisse agli organi dello Stato compiti riguardanti direttamente la vita canonica e l’organizzazione interna della Chiesa Apostolica Armena, in violazione delle garanzie costituzionali della libertà di coscienza e di religione.

La Corte ha adottato una decisione di carattere procedurale. Secondo la motivazione riportata, le disposizioni del programma governativo non costituiscono di per sé norme giuridiche sottoponibili al controllo di costituzionalità. Sono dichiarazioni politiche che acquistano rilevanza giuridica soltanto attraverso successivi atti normativi.

La Corte ha inoltre ritenuto che il ricorso non raggiungesse la soglia minima di argomentazione necessaria per l’apertura di un giudizio costituzionale nel merito.

La distinzione è decisiva. La Corte non ha stabilito che il governo possa legittimamente rimuovere il Catholicos o intervenire nell’elezione del suo successore. Ha invece ritenuto che, nelle condizioni del ricorso presentato, non vi fossero i presupposti per esaminare la questione nel merito.

Rimane pertanto aperto il problema dell’eventuale controllo costituzionale su futuri atti legislativi o provvedimenti concreti adottati per dare attuazione al programma governativo.

Un programma che prevede la rimozione del Catholicos

Per comprendere la portata della controversia occorre ricordare il contenuto del programma governativo 2026–2031, illustrato il 20 agosto dall’agenzia Armenpress.

Nel capitolo dedicato alla «sicurezza spirituale», il governo presenta la riforma della Chiesa Apostolica Armena come una necessità per assicurare la vita spirituale del Paese, contrastare la politicizzazione dell’istituzione ecclesiastica ed evitare, secondo la sua formulazione, che forze esterne possano utilizzarla come strumento di guerra ibrida.

Il programma prevede tre passaggi principali: la cessazione dall’ufficio dell’attuale Catholicos, indicato dal governo come capo *de facto* della Chiesa; l’elezione di un locum tenens e l’adozione di uno statuto ecclesiastico contenente disposizioni sulla trasparenza finanziaria e sulla condotta del clero; infine, l’elezione di un nuovo Catholicos di Tutti gli Armeni.

È proprio questa previsione di interventi statali su questioni tradizionalmente appartenenti all’ordinamento canonico della Chiesa a costituire il nucleo della controversia.

Il governo sostiene di perseguire obiettivi di riforma, trasparenza e sicurezza nazionale. La Chiesa e i suoi difensori contestano invece che tali finalità possano attribuire alle autorità civili il potere di determinare la cessazione dall’ufficio del Primate o di orientare l’organizzazione interna dell’istituzione ecclesiastica.

La commissione parlamentare senza l’opposizione

Parallelamente al procedimento costituzionale, l’Assemblea Nazionale ha avviato la costituzione di una commissione d’inchiesta sulle questioni riguardanti la Chiesa Apostolica Armena.

Il 6 ottobre è stata definita una composizione di undici membri, con sette posti attribuiti alla maggioranza di Contratto Civile, tre ad Armenia Forte e uno al gruppo Armenia. Entrambi i gruppi d’opposizione hanno però rifiutato di designare propri rappresentanti, contestando la legittimità dell’iniziativa. La commissione risulta quindi composta soltanto da parlamentari della maggioranza, sotto la presidenza di Arman Yeghoyan. La mancata partecipazione dell’opposizione non comporta automaticamente l’illegittimità dei lavori, ma ne accentua il carattere politicamente controverso.

Rimane soprattutto da chiarire quale sia l’ambito concreto dell’indagine parlamentare e fino a che punto essa possa riguardare questioni relative all’organizzazione canonica, alla disciplina interna e al governo spirituale della Chiesa.

La risposta della Santa Sede di Etchmiadzin

La posizione ecclesiale è stata ribadita in occasione dell’incontro svoltosi il 6 ottobre presso la Santa Sede di Etchmiadzin, durante il quale Karekin II ha ricevuto giuristi, difensori dei diritti umani ed esperti di diritto costituzionale.

Secondo il comunicato ufficiale della Chiesa Apostolica Armena, pubblicato il 7 ottobre, l’incontro ha riguardato le iniziative governative e parlamentari relative alla Chiesa, il rapporto predisposto su incarico del Primo Ministro e gli strumenti giuridici disponibili per tutelare i diritti dell’istituzione ecclesiastica.

Il giurista Gevorg Danielyan e l’avvocato Ara Zohrabyan hanno illustrato ai partecipanti le questioni costituzionali e giuridiche sollevate dalle iniziative statali.

Dal punto di vista della Santa Sede di Etchmiadzin, le questioni riguardanti il governo interno e la vita canonica della Chiesa non appartengono alla competenza dell’Assemblea Nazionale.

L’incontro testimonia che la Chiesa sta affrontando la controversia non soltanto sul piano delle dichiarazioni pubbliche, ma anche attraverso una valutazione giuridica delle iniziative governative.

La sentenza contro il fratello e il nipote di Karekin II

Un ulteriore sviluppo è intervenuto l’8 ottobre, quando il Tribunale della regione di Armavir, presieduto dal giudice Gevorg Manukyan, ha dichiarato colpevoli Gevorg Nersisyan, fratello del Catholicos, e suo figlio Hambardzum Nersisyan. Secondo quanto riferito da Aravot e NEWS.am, entrambi sono stati riconosciuti colpevoli ai sensi dell’articolo 211, parte 2, punto 5, del Codice penale armeno, relativo all’ostacolo all’esercizio dei diritti elettorali e alla libera espressione della volontà degli elettori.

Il procedimento trae origine da fatti risalenti alla campagna per le elezioni municipali del novembre 2025 nella comunità di Vagharshapat, dove si trova la Santa Sede di Etchmiadzin. I due erano stati arrestati nel novembre 2025 e successivamente sottoposti a diverse misure cautelari. Nel febbraio 2026 la custodia cautelare era stata sostituita dagli arresti domiciliari, accompagnati da cauzione e divieto di espatrio; nel maggio successivo era stata disposta una misura di sorveglianza. Il Tribunale ha fissato un’ulteriore udienza per il 15 ottobre 2026.

Si tratta ovviamente di un procedimento distinto sia dalla controversia costituzionale sul programma governativo sia dal procedimento penale che coinvolge Karekin II e sei membri del Consiglio Spirituale Supremo. Però, la contemporaneità delle vicende contribuisce al clima di tensione tra istituzioni statali e Chiesa.

La questione fondamentale: i limiti del potere statale

La decisione del 9 ottobre introduce un elemento importante nel confronto istituzionale armeno. Qualificando le disposizioni contestate del programma governativo come dichiarazioni politiche prive di autonoma efficacia normativa, la Corte costituzionale ha distinto il piano degli indirizzi politici da quello degli atti giuridici concretamente produttivi di effetti. Tale distinzione, tuttavia, non elimina la questione sostanziale sollevata dall’opposizione e dalla Chiesa: può un governo democratico assumere come obiettivo politico la rimozione del capo di una confessione religiosa e la riorganizzazione della sua struttura interna?

Il problema non riguarda soltanto la libertà individuale di professare una religione. Investe anche la dimensione collettiva della libertà religiosa, l’autonomia delle istituzioni ecclesiali, la separazione delle competenze tra autorità civili e religiose e il principio secondo cui l’esercizio dei poteri pubblici deve trovare fondamento nella legge.

D’altra parte, l’autonomia religiosa non comporta un’esenzione generale dall’applicazione delle leggi civili e penali. Le autorità statali conservano il potere e il dovere di indagare su eventuali reati, nel rispetto delle garanzie processuali e dell’indipendenza della magistratura. Il punto controverso è se, e in quali limiti, tali competenze possano estendersi alla determinazione della guida e dell’ordinamento interno di una Chiesa.

La questione assume un rilievo particolare in Armenia, dove la Chiesa Apostolica Armena rappresenta una componente storica fondamentale dell’identità nazionale e ha attraversato secoli di persecuzioni, dispersione e perdita della sovranità statale.

Una controversia che richiede attenzione internazionale

Il confronto tra il governo Pashinyan e la Chiesa Apostolica Armena non è più riconducibile a una semplice controversia personale tra il Primo Ministro e il Catholicos. Il programma governativo, le iniziative parlamentari, i procedimenti giudiziari e la mobilitazione di giuristi e difensori dei diritti umani pongono questioni che riguardano direttamente gli standard internazionali di libertà religiosa, Stato di diritto e indipendenza della magistratura.

La controversia presenta implicazioni che superano il dibattito politico interno armeno. Sono temi che rientrano nell’ambito di attenzione del Consiglio d’Europa, delle istituzioni europee, dei meccanismi delle Nazioni Unite per la tutela dei diritti umani e delle organizzazioni internazionali impegnate nella difesa della libertà di religione o di credo.

La questione rimane aperta

La decisione della Corte costituzionale del 9 ottobre non chiude il confronto sulla Chiesa Apostolica Armena. Chiude, nelle condizioni indicate dalla Corte, uno specifico tentativo di sottoporre al giudizio costituzionale il programma governativo. Il nodo principale rimane irrisolto: se e attraverso quali strumenti il governo intenda dare concreta attuazione all’obiettivo dichiarato di rimuovere Karekin II e intervenire nella struttura ecclesiastica. È su eventuali futuri provvedimenti normativi, amministrativi o giudiziari che potrà aprirsi una nuova fase del confronto costituzionale.

Nel frattempo, la commissione parlamentare procede senza l’opposizione, la Chiesa continua a rivendicare la propria autonomia canonica e ulteriori procedimenti giudiziari contribuiscono ad alimentare un contesto istituzionale particolarmente delicato.

La questione decisiva non è soltanto quale sarà il futuro del Catholicos Karekin II, ma quali limiti costituzionali e giuridici debbano essere rispettati nei rapporti tra il potere politico e una Chiesa che rivendica il diritto di governarsi secondo il proprio ordinamento canonico.

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