TENTATIVI AZERI DI SABOTAGGIO AL CONFINE DELL’ARMENIA

Nonostante l’appello delle Nazioni Unite in questo difficile momento di pandemia, l’Azerbaigian viola ancora una volta il cessate-il-fuoco e spara contro i villaggi armeni di confine. Ferma condanna del ministero della Difesa dell’Armenia

Lunedì 30 marzo, intorno alle ore 19 locali, militari azeri hanno tentato di penetrare in territorio armeno all’altezza del villaggio di Noyemberyan della provincia di Tavush lungo il confine tra i due Stati. L’azione di sabotaggio è stata respinta. Due soldati armeni sono rimasti leggermente feriti.
L’avversario ha anche preso di mira i villaggi di Baghanis e Voskevan lungo il confine e un giovane di 14 anni residente di Voskevan è stato ferito dai colpi azeri. Il giovane è stato trasferito al centro medico Surb Astvatsamayr di Yerevan.

Il ministero della Difesa dell’Armenia ha diramato il seguente comunicato:
«Condanniamo fermamente i tentativi dell’Azerbaigian di intensificare la situazione sul confine armeno-azero, che ha provocato il ferimento di un residente 14 anni della comunità di Voskevan nella regione di Tavush. Allo stesso tempo, due militari delle forze armate dell’Armenia sono stati feriti mentre impedivano il tentativo di infiltrazione della parte azera verso le posizioni armene nella stessa direzione.
Questa violazione non provocata del cessate il fuoco non ha giustificazione, soprattutto oggi, quando tutti i Paesi del mondo mobilitano le proprie risorse mediche nella lotta contro COVID19. Con tali azioni, l’Azerbaigian ignora le richieste della comunità internazionale, in particolare dei copresidenti del Gruppo Minsk dell’OSCE e del Segretario generale delle Nazioni Unite, di aderire rigorosamente al cessate il fuoco e astenersi da azioni provocatorie durante questo periodo.
Questo incidente militare dimostra che o la parte azera non ha alcun controllo sulle azioni delle sue unità militari al confine o intensifica deliberatamente la situazione, assumendo quindi la piena responsabilità delle sue conseguenze.
Auguriamo una pronta guarigione ai nostri cittadini feriti».

 

COMUNICATO STAMPA – IL CONSIGLIO PER LA COMUNITA’ ARMENA DI ROMA CONDANNA L’ATTACCO TURCO

 

COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO PER LA COMUNITA’ ARMENA DI ROMA CONDANNA L’ATTACCO TURCO

 

Il “Consiglio per la comunità armena di Roma”si unisce alle condanne internazionali per la nuova azione militare della Turchia in Siria ed esprime massima solidarietà e vicinanza alla popolazione siriana colpita dalle forze armate turche di Erdogan.

Un’azione militare irresponsabile che ha prodotto morti, feriti, distruzioni e decine di migliaia di profughi che dimostra ancora una volta il vero volto della Turchia: uno Stato dove la tutela dei diritti umani è pressoché nulla, dove giornalisti, accademici e politici vengono incarcerati con ogni pretesto, uno Stato che alimenta tensioni con i propri vicini, non accetta mediazioni diplomatiche e conosce solo la politica della minaccia.

Uno Stato che,a cento anni dal genocidio perpetrato a danno della minoranza armena,  ripete gli orrori del passato contro un altro popolo, con azioni belliche che non risparmiano la popolazione civile, le donne, i bambini…

Auspichiamo che a differenza del passato, le istituzioni italiane ed europee, invece di girare lo sguardo altrove, sappiano reagire adeguatamente di fronte all’ennesima prepotenza di Erdogan; e diano un messaggio di chiara fermezza anche per impedire che altri dittatori possano trarre spunto dall’avventura turca in terra siriana per nuove iniziative belliche nel Caucaso.

Se il genocidio armeno del 1915 fosse stato riconosciuto e punito adeguatamente non avremmo probabilmente dovuto assistere a nuovi scenari di violenza e di mancanza di rispetto dei diritti umani.

A coloro che oggi, giustamente, si indignano per l’arroganza bellica di Erdogan chiediamo di non dimenticare il dramma del genocidio armeno che ancora oggi il negazionismo turco rifiuta di riconoscere; di unirsi alle comunità armene in occasione del prossimo anniversario del genocidio (24 aprile, 105° del Metz Yeghern), di votare nei consigli comunali e regionali risoluzioni di condanna dell’attacco turco e di solidarietà al popolo armeno e curdo.

 

Consiglio per la comunità armena di Roma

www.comunitaarmena.it

 

Ad Amatrice solidarietà armena nel trentesimo anniversario del terremoto di Spitak (Armenia).

“Spitak 30”

Commemorazione, gratitudine, solidarietà

nel trentesimo anniversario del terremoto in Armenia

Progetto di solidarietà “Spitak 30”

Il 7 dicembre 2018 ricorre il trentesimo anniversario del devastante terremoto che colpì l’Armenia settentrionale con epicentro la cittadina di Spitak. Il numero delle vittime fu superiore a 25.000, oltre 50.000 i feriti, centinaia di migliaia gli sfollati.

La catastrofe che si abbattè alle soglie del rigido inverno armeno riuscì – nonostante il clima politico dell’epoca, le barriere e la cortina di ferro – a calamitare aiuti da tutto il mondo in una gara di solidarietà senza precedenti. Lo stesso presidente Gorbachov (all’epoca l’Armenia faceva ancora parte dell’Unione Sovietica) non esitò a chiedere aiuto all’Occidente.

L’Italia fece la sua parte: la Protezione Civile si distinse per una missione di soccorso (la prima all’estero del neonato dipartimento) che ancora oggi è ricordata in Armenia per la professionalità dimostrata.

Progetto

Nel trentesimo anniversario del devastante terremoto che colpì l’Armenia, il “Consiglio per la comunità armena di Roma” ha promosso il progetto “Spitak 30”  e ha ritenuto  opportuno dar seguito all’iniziativa con lo slogan «COMMEMORAZIONE, GRATITUDINE, SOLIDARIETA’».

Commemorare le vittime dei due sismi, ringraziare la Protezione Civile che nel 1988 si prodigò nei soccorsi e dare solidarietà alla comunità di Amatrice con una donazione simbolica ma di alto significato culturale.

Per l’occasione il “Consiglio per la comunità armena di Roma” con il coinvolgimento di altri membri della comunità armena Italiana, farà dono  alla ricostruita biblioteca comunale di Amatrice di una raccolta di libri in lingua italiana aventi per tema gli Armeni e l’Armenia: un gesto simbolico, naturalmente; ma anche un ponte culturale all’insegna dell’amicizia fra i popoli.

Il “Consiglio” ha altresì deciso di includere nell’evento una donazione simbolica alla parrocchia del comune di Cittareale come ulteriore segno di amicizia e di gratitudine in nome della fede che accomuna i nostri popoli.

 

All’evento che si svolgerà presso il Polo del Gusto di Villa San Cipriano di Amatrice, partecipano:

– Il Sindaco di Amatrice Dr. Filippo Palombini.

– Il Sindaco di Cittareale Dr. Francesco Nelli

– Il vescovo di Rieti Sua Eccellenza Domenico Pompili

– Il Parroco della Chiesa di Cittareale Don Ferruccio Bellegante

– L’Arch. Massimo Mario Simonelli, capo missione del Dipartimento della protezione Civile nel 1988 con alcuni colleghi della protezione civile che prestarono servizio a Spitak

– Una delegazione della protezione Civile Lazio il cui capo Fabrizio Cola, fu in Armenia da Vigile del fuoco.

– In rappresentanza dell’Ambasciata Armena in Italia D.ssa Marieta Stepanyan

– Il Rettore del Pontificio Collegio Armeno Mons Narek Naamoyan

– La Madre Superiora della Congregazione delle Suore Armene Madre Arousiag Sajonian

– Delegazione del Consiglio per la comunità armena di Roma

 

Durante la cerimonia è prevista la consegna di targhe commemorative.

 

Si ringraziano tutti coloro che, con le loro donazioni, hanno aderito  al progetto.

 

Consiglio per la comunità armena di Roma

Il Messaggero: Continua la botta e risposta con l’ambasciatore turco in Italia

Lo scorso 11 luglio 2018, L’Ambasciatore turco in Italia, aveva replicato, sempre sul quotidiano il Messaggero,  all’ultima lettera dell’Ambasciatrice Baghdassarian, ribadendo ancora una volta le tesi negazioniste della Turchia. In data 17 luglio 2018 il Messaggero ha pubblicato la risposta del “Consiglio per la comunità armena di Roma” che ripotiamo di seguito, insieme alla lettera del diplomatico turco in Italia.

——————————————————————

La questione armena controversia senza fine

Nevart Cricorian*

Atteso che il dibattito sul genocidio armeno prosegue con un nuovo intervento dell’ ambasciatore turco Murat Selim Esenli, riteniamo doverosa una nostra ulteriore puntualizzazione sul tema. Come armeni, come cittadini italiani di origine armena, non possiamo che essere avviliti e indignati per il fatto che a oltre un secolo dalla tragedia armena (il Grande male), gli attuali eredi dell’ impero ottomano ancora perseguano una politica armenofoba e negazionista. Qui in discussione, si badi bene, non c’ è tanto o soltanto il termine genocidio: ancora oggi infatti in Turchia lo Stato tende ad escludere o minimizzare le persecuzioni degli armeni, la deportazione e la morte di centinaia di migliaia di nostri compatrioti. Per decenni il governo turco ha perfino negato l’ esistenza stessa degli armeni e di conseguenza della questione armena; poi, a fronte dell’ evidenza dei fatti, la popolazione armena è stata classificata alla stregua di un nemico interno (in piena guerra mondiale) conferendo implicitamente una sorta di legittimità giuridica e morale al suo annientamento. Il rappresentante diplomatico di Ankara tenta di presentare come verità alcune tesi negazioniste e non esita a richiamare a testimonianza uno storico come Bernard Lewis che negli anni novanta fu condannato dalla Corte di appello di Parigi proprio per la sua visione negazionista della storia. Per quanto riguarda gli archivi ottomani ci limitiamo a riportare un dispaccio datato 1° dicembre 1915 del Ministro dell’ Interno Talaat Pasha nel quale viene riportato quanto segue: Senza ascoltare nessuna delle loro ragioni, rimuoverli immediatamente, donne, bambini, chiunque essi siano, anche se sono incapaci di muoversi Perché, invece di misure indirette di sterminio usate in altri luoghi, come severità, furia, difficoltà di viaggio, miseria, possono essere usate misure più dirette da voi, perciò lavorate con entusiasmo… Il luogo di esilio di questa gente sediziosa è l’ annientamento. Ad avallare quanto sopra non possiamo che citare il Console Onorario d’ Italia a Trebisonda dell’ epoca Giacomo Gorrini che denunciò le persecuzioni subiti dagli armeni proprio sulle pagine di questo giornale il 25 agosto 1915 Per quanto riguarda l’ elenco dei Pasha e dei ricchi faccendieri armeni, l’ ambasciatore si è dimenticato di menzionare Krikor Zohrab, deputato armeno, che qualche giorno prima del 24 aprile 1915, data di inizio del genocidio armeno, si era recato dal suo amico Talaat Pasha, per chiedere spiegazioni in merito alle deportazioni e quest’ ultimo lo rassicurò che si trattava di notizie infondate salvo poi ordinare il suo assassinio insieme a tutti i notabili armeni, inclusi i Pasha, i ricchi banchieri ed i mercanti industriali armeni. Su una cosa ci troviamo d’ accordo con l’ ambasciatore turco, dobbiamo evitare di aiutare coloro che ricorrono al fanatismo, al rancore, all’ ostilità, distorcendo e manipolando la storia, anche se ci rendiamo conto che è un dato di fatto e gli interventi del diplomatico turco lo dimostrano chiaramente che nel 2018 la Turchia ha paura di affrontare il proprio passato, gioca intorno ai termini, semina informazioni false e/o distorte sull’ argomento, cita fonti inattendibili, manda in esilio i propri storici controcorrente come il prof Taner Akcam, incrimina giornalisti, scrittori e premi Nobel come lo scrittore Orhan Pamuk e la scrittrice Elif Shafak, mette al bando partiti politici, imbavaglia l’ informazione, licenzia decine di migliaia di funzionari statali e insegnanti in un clima sempre più cupo e drammaticamente sempre più simile a un secolo fa.

*Presidente del Consiglio per la comunità armena di Roma.


Lettera dell’Ambasciatore turco del 11.07.18

 

Informativa resa ai sensi dell’articolo 13 del GDPR (Regolamento UE 679/2016)

1. Come “Consiglio per la comunità armena di Roma” potremmo trattare alcuni dati personali che La riguardano.
2. Intendiamo, pertanto, renderle alcune informazioni su tali trattamenti, secondo quanto previsto dell’articolo 13 del GDPR (Regolamento UE 679/2016).
3. Titolare del trattamento è il “Consiglio per la comunità armena di Roma” (in origine “Consiglio della comunità armena di Roma”) nato nel 1999 con lo scopo di mantenere, diffondere e rafforzare lo spirito e l’identità armena e, al tempo stesso, informare l’opinione pubblica sulle attività a Roma e in Italia, promuovere la conoscenza dell’Armenia e dell’Artsakh (Nagorno Karabakh), organizzare eventi, fornire una rassegna stampa sul tema, dialogare con le istituzioni, i media e il mondo della cultura e della scuola. Il “Consiglio per la comunità armena di Roma” (di seguito anche solo “Consiglio”) non ha una sede propria; si tratta, infatti, di un organismo spontaneo (C.F. 96381970589) nato dalla collaborazione tra più persone comunque raggiungibile tramite il sito www.comunitaarmena.it, la propria pagina di riferimento su Facebook denominata “comunità armena” nonché attraverso l’indirizzo mail “email@comunitaarmena.it”. A tale ultimo indirizzo è possibile contattare direttamente il titolare del trattamento.
4. I dati che vorrà lasciarci verranno trattati, anche con modalità informatica, unicamente per finalità di informazione attraverso l’invio di mailing list informativa con cadenza non periodica, per l’organizzazione di eventi legati all’attività svolta dal “Consiglio” nonché per informarLa delle riunioni, degli incontri e/o degli eventi che vengono, di volta in volta, organizzati su tematiche legate al mondo armeno.
5. Il conferimento dei Suoi dati è sempre e solo facoltativo e il loro trattamento si basa sul Suo consenso. È ovvio che il mancato conferimento comporterà l’impossibilità per il “Consiglio” di dare seguito alla Sua richiesta. Così, ad esempio, qualora non intendesse lasciare il Suo indirizzo email, non potrà ricevere le comunicazioni di cui al punto precedente.
6. I Suoi dati saranno trattati solo ed esclusivamente dal “Consiglio” per le sole finalità previste dal punto 4 della presente informativa. Non saranno in alcun modo comunicati a terzi.
7. I Suoi dati verranno conservati per un periodo di dieci anni a partire dalla data del 25 maggio 2018 (data di entrata in vigore del GDPR).
8. Gli indirizzi mail e ogni altro dato al momento presenti nell’indirizzario del “Consiglio per la comunità armena di Roma” si intendono regolarmente rilasciati. Qualora non più interessato all’attività informativa del “Consiglio” potrà in qualsiasi momento chiedere la cancellazione del proprio indirizzo mail e/o nominativo mediante comunicazione alla casella “email@comunitaarmena.it”.
9. Potrà, in ogni momento esercitare i diritti previsti dagli articoli dal n. 15 al n. 22 del GDPR (diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo) semplicemente inviando una mail all’indirizzo sopra indicato. Responsabile per l’esercizio dei diritti è il web master del sito “comunitaarmena.it”.

 

Diritti dell’interessato
Articolo 15 – Diritto di accesso dell’interessato

1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, l’interessato ha il diritto di essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell’articolo 46 relative al trasferimento.
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall’interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l’interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell’interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Articolo 16 – Diritto di rettifica
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

Articolo 17 – Diritto alla cancellazione («diritto all’oblio»)
1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
a)i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
c)l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2;
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1.
2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell’interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:
a) per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
b) per l’adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell’articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell’articolo 9, paragrafo 3;
d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o
e) per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Articolo 18 – Diritto di limitazione di trattamento
1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali;
b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo;
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
d) l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell’interessato.
2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell’interessato o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un’altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell’Unione o di uno Stato membro.
3. L’interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

Articolo 19 – Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento
Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell’articolo 16, dell’articolo 17, paragrafo 1, e dell’articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all’interessato tali destinatari qualora l’interessato lo richieda.

Articolo 20 – Diritto alla portabilità dei dati
1. L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora:
a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e
b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.
2. Nell’esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l’interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all’altro, se tecnicamente fattibile.
3. L’esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l’articolo 17. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.
4. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Articolo 21 – Diritto di opposizione
1. L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
3. Qualora l’interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.
4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all’attenzione dell’interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l’interessato.
5. Nel contesto dell’utilizzo di servizi della società dell’informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l’interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.
6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell’articolo 89, paragrafo 1, l’interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico.

Articolo 22 – Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione
1. L’interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.
2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione:
a) sia necessaria per la conclusione o l’esecuzione di un contratto tra l’interessato e un titolare del trattamento;
b) sia autorizzata dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell’interessato;
c) si basi sul consenso esplicito dell’interessato.
3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell’interessato, almeno il diritto di ottenere l’intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.
4. Le decisioni di cui al paragrafo 2 non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, a meno che non sia d’applicazione l’articolo 9, paragrafo 2, lettere a) o g), e non siano in vigore misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell’interessato.

Genocidio 1915 – Lettera dell’Ambasciatore turco al Messaggero e la replica del Consiglio per la comunità armena di Roma

Anche il Comune di Cagliari riconosce il genocidio armeno ed esprime piena solidarietà alle vittime della Diaspora

Il Consiglio per la comunità armena di Roma esprime la propria gratitudine a tutti coloro che hanno contribuito all’approvazione delle delibera dimostrando coraggio e onestà intellettuale e scegliendo la strada della verità e della giustizia.


Il consiglio comunale di Cagliari

“Premesso che – tra il 1915 e il 1920 il popolo armeno è stato vittima di un genocidio, Metz Yeghèm (il Grande Male) perpetrato dall’allora governo turco che provocò circa 1 milione e mezzo di vittime;

– le istituzioni pubbliche degli Stati, ivi compresa l’Italia, hanno il dovere di proclamare con forza e ricordare questa verità storica, riconoscendo ufficialmente quel tragico genocidio; – nel novembre del 2000 la Camera dei Deputati ha riconosciuto il genocidio armeno approvando una mozione;

– il Pontefice Giovanni Paolo II ha ricevuto in Vaticano il Patriarca degli Armeni, ricordando quel genocidio che tante vittime ha creato sia nel clero che nella popolazione;

considerato che tale genocidio era stato organizzato con la volontà di cancellare la culla della cristianità in vista della creazione di uno Stato turco etnicamente omogeneo;

tenuto conto che la Turchia si rifiuta categoricamente di riconoscere ufficialmente il genocidio armeno, al contrario di quanto hanno fatto Germania ed Austria che hanno riconosciuto il genocidio degli ebrei, processando chi ha il coraggio di affrontare l’argomento appellandosi al famigerato art. 301 del codice penale che punisce chi offende la Turchia e il sentimento nazionale;

constatato che

– dopo anni di oblio molti Stati, tra i quali Francia e Italia, hanno riconosciuto ufficialmente il genocidio armeno e la Comunità Europea in data 18 giugno 1987 ha posto come conditio sine qua non per l’entrata della Turchia in Europa il riconoscimento del genocidio stesso;

– lo sterminio del popolo armeno è stato riconosciuto come un genocidio dalla sottocommissione dei Diritti dell’Uomo dell’ONU nel 1985;

il Consiglio comunale riconosce il genocidio armeno ed esprime piena solidarietà al popolo armeno e alle vittime della Diaspora.”

Il Segretario Generale Giovanni Mario Basolu           –                Il Presidente del Consiglio Guido Portoghese


Scarica il testo della Mozione

Domenica 26 novembre 2017 – “Nino! Nino!” in onda su RAI-Radiotre

DOMENICA 26 NOVEMBRE 2017, h. 20.30
 
Radiotre – RAI
 
Nell’ambito della rassegna teatrale di RAI-Radiotre Tutto esaurito! – Trenta giorni di teatro a Radiotre, a cura di Antonio Audino e Laura Palmieri, domenica 26 novembre alle 20.30 andrà in onda sulle frequenze radiofoniche di Radiotre il melologo Nino! Nino!, scritto da Sonya Orfalian e promosso dall’associazione Suoni e Pause in collaborazione con l’associazione Luna Scarlatta.
 
Un’occasione per ricordare una delle figure centrali della cultura e della storia politica del nostro Paese. Un’occasione, anche, per contribuire a far conoscere alle giovani generazioni italiane l’universalità, la profondità e l’alto valore morale ed educativo del pensiero di Antonio Gramsci e delle sue riflessioni: un pensiero che si è esercitato non soltanto su aspetti della civiltà politica italiana ed europea in un’epoca segnata dalle tragedie della Storia, ma anche sui destini e le vicende di popoli e di culture lontane dalle nostre contrade.
 
Il melologo di Sonya Orfalian, ispirato alla vicenda umana e politica di Gramsci, vuole anzitutto rappresentare un contributo alla diffusione e alla attualizzazione delle idee originali del grande pensatore e uomo politico sardo. Il lavoro ha al suo centro la lettura scenica di un testo – sostenuto da musiche e proiezioni video – che mira a collegare alcuni spunti della riflessione gramsciana al nostro presente, segnato fortemente dall’incontro e, talvolta, dalla collisione tra popoli e dimensioni culturali diverse a confronto nelle società in cui viviamo.
 
Gramsci, di antiche origini albanesi, non disdegna di occuparsi di temi universali e la sua visione internazionalista lo porta a concentrarsi con generosa passione anche su dolorose questioni che riguardano altri popoli, genti lontane e spesso dimenticate. Tra questi, anche gli Armeni e il loro genocidio.
 
Il melologo è interpretato da Graziano Piazza. Le musiche originali sono di Riccardo Giagni.

Armenia: gli uomini dell’acqua (Osservatorio Balcani 13.10.17)

Nella capitale dell’Armenia si possono trovare fontane con acqua potabile quasi ad ogni angolo di strada. Ma nella vicina provincia di Armavir la qualità dell’acqua è tanto scadente che i villaggi vengono riforniti quotidianamente da autocisterne

13/10/2017 –  Armine Avetisyan

(Pubblicato originariamente da OC Media il 2 ottobre 2017)

Grandi contenitori tracciano file sulle strade del villaggio di Karakert, nella provincia di Armavir. Senza eccezioni, almeno un grosso contenitore è posizionato di fronte a ciascuna casa. Tutti aspettano con impazienza i camion che arrivano la mattina presto per vendere acqua potabile.

“Ho 60 anni e sono nata e cresciuta a Karakert, e fin dal momento in cui ho aperto gli occhi non c’è stata acqua potabile qui. Sono sempre venuti i venditori d’acqua e noi l’abbiamo comprata a secchi”, racconta a OC Media Heghine Meloyan. “Ogni giorno compriamo circa 80 litri d’acqua. Siamo una grande famiglia e quest’acqua la beviamo, la usiamo per cucinare e per mille altre faccende”, aggiunge.

“Mi fanno male le mani perché trasporto sempre questi contenitori. Ci sono cose che una persona deve fare quotidianamente, come lavare i piatti e andare al bagno, perciò la gente del nostro villaggio è costretta a comprare acqua ogni giorno”, aggiunge Aram Karapetyan, il marito settantenne di Heghine. Fondato nel 1902, il villaggio dista solo 70 chilometri dalla capitale Yerevan e, ciò nonostante, non c’è mai stata acqua potabile.

L’uomo dell’acqua

Sono 22 anni che Tigran Davtyan viene a Karakert con la sua cisterna ZIL. La gente del posto lo chiama “l’uomo dell’acqua”.

“Prima di tutto vado a riempire i contenitori della signora Heghine. La povera donna mi aspetta da questa mattina. C’è un festeggiamento a casa loro e hanno bisogno di acqua”, racconta il quarantaseienne Tigran a OC Media. Poco dopo sgancia il tubo dalla cisterna e inizia a versare acqua nei contenitori della donna.

“Anche mio suocero vende acqua, lui è più esperto di me. Veniamo qui assieme e la vendiamo nel vicino villaggio di Shen. Ogni mattina alle 7 siamo a Talin, dove la acquistiamo. In seguito veniamo qui e la portiamo prima di tutto all’asilo, poi alla scuola, e infine iniziamo a venderla per le strade”, afferma Tigran. “Sono circa 10 le persone impegnate nel business della distribuzione dell’acqua in tutti i villaggi della provincia di Armavir con i propri veicoli”, aggiunge poi.

“Ci sono alcune persone che pagano l’acqua in contanti, e altre che la comprano a credito – queste saldano principalmente quando arrivano le loro pensioni o i loro sussidi. Conosco già a memoria chi vive dove, chi lavora all’estero e quando invia i soldi, dal momento che molti pagano l’acqua con il denaro inviato dai parenti oltre confine”, prosegue.

“I nomi dei debitori sono segnati sui quaderni. Li abbiamo scritti e cancellati così tante volte che i fogli sono ormai consumati. Troveresti parecchi segreti lì dentro”, riferisce Tigran ridendo.

“Guardando nei quaderni si possono trovare tutti i soprannomi degli abitanti dei villaggi e, aggiungendo e sottraendo i debiti e controllando quando vengono pagati, si potrebbe tirare a indovinare quanto guadagnano e quando ricevono il denaro”, racconta Tigran.

Da dove arriva l’acqua

I camion portano l’acqua dalla città di Talin, a circa 40 chilometri da Armavir. La acquistano da un impianto di depurazione del luogo, dove la qualità viene verificata dal governo. Per riempire una cisterna con 5.000 litri d’acqua ci vogliono 1.500 Dram armeni (circa 3 dollari). Il carburante per l’andata e il ritorno da Talin a Karakert costa 2000 Dram (circa 4 dollari).

Nei villaggi vicini a Talin, come Karakert, 40 litri d’acqua costano 250 Dram ($0.50), ma più lontano si va e più il prezzo aumenta. Nei villaggi più distanti, ad esempio a Metsamor, 40 litri d’acqua costano 450-500 Dram ($0.90-$1.10)

“Non mi lamento del mio lavoro. È dura, ma ricevo molta gratitudine dalle persone che incontro. Mi apprezzano perché porto loro l’acqua, e guadagno bene. Ma un giorno non sarò più in grado di farlo perché ho l’impressione che anche l’acqua di Talin si stia esaurendo. In passato le cisterne si riempivano in 5 minuti, ora ce ne vogliono circa 40 per ognuna”, racconta Tigran.

Una modernizzazione fallita

Alla fine degli anni ‘90, col sostegno del governo tedesco, venne iniziata una grande opera di ristrutturazione della rete idrica della città di Armavir e dei villaggi circostanti. Contemporaneamente vennero scavati 11 pozzi artesiani per il rifornimento di acqua potabile. Tutti i villaggi ricevono acqua da questi pozzi, ma può essere usata solo per l’irrigazione.

“Dopo che venni eletto nel 2008, installammo un sistema idrico e il nostro villaggio ebbe accesso all’acqua, che tuttavia non è potabile. Ha un sapore duro e sgradevole e non si riesce a bere. Con quest’acqua, la mia famiglia annaffia il giardino dietro casa”, racconta Mher Hartenyan, il sindaco del villaggio di Karakert.

“Non c’è una fonte d’acqua nella nostra regione – la più vicina è troppo distante. Avremmo bisogno di tantissimi soldi per far arrivare qui dell’acqua normale e lo stato non ne ha da darci. Tutti lo sanno, la questione è stata discussa dal governo parecchie volte. Stiamo ancora aspettando”, aggiunge.

“Al momento stiamo riparando due chilometri di tubature e ne stiamo installando altri 700 metri, così da avere almeno l’acqua dei pozzi per tutto il villaggio. Siamo comunque grati di averla”, aggiunge Hartenyan.

Pagare due volte

“Abbiamo sempre acqua dal rubinetto ma non ci si può fare nemmeno la doccia, mi irrita la pelle. Io ho 60 anni e sono una donna anziana, mi ci sono abituata. Ma non lascio che mia nipote ci si lavi: ha solo 6 anni e la sua pelle si sta rovinando per via di quest’acqua”, racconta Yelena Sahakyan, che paga sia per l’acqua trasportata da Talin che per quella del rubinetto fornita dallo stato, a seconda di quanto consuma.

“Una bolletta dell’acqua viene 180 Dram ($0.40); in pratica, ci annaffio solamente il giardino. Ma sono grata che almeno questa preoccupazione sia alleviata. Circa cinque anni fa l’acqua che chiamano ‘artesiana’ era molto sporca e, quando aprivo il rubinetto, uscivano fango e vermi. Ora scorre acqua pulita. Non starò qui a ripetervi mille volte che non è potabile. Ma la cosa dovrebbe essere ribadita mille volte cosicché almeno i nostri pronipoti possano avere acqua potabile nelle loro case”, afferma Yelena.

Nella provincia di Armavir ci sono stati numerosi casi di persone che hanno contratto infezioni a causa dell’acqua, con anche alcuni casi di epidemie.

“Esistono innumerevoli malattie, è meglio bere l’acqua controllata di Talin”, dicono gli abitanti di Karakert mentre portano i boiler con l’acqua per cucinare e lavare i piatti alle loro case.

Vai al sito